Art.1 – scopo del Regolamento

L’associazione costituita per il riconoscimento ufficiale e la tutela della razza di cane Pastore della Lessinia e del Lagorai emana il presente Regolamento, che deve intendersi strettamente vincolante in ogni sua parte per ogni Socio (in regola con le quote associative per l’anno in corso) che intenda contribuire all’incremento e al miglioramento della popolazione canina.

Art. 2 – obblighi di pubblicità

L’associazione si impegna a fornire pubblicamente attraverso il proprio sito internet e attraverso la pagina Facebook (1 annuncio per ogni cucciolata), nonché privatamente a richiesta degli interessati, tutte e sole le informazioni veritiere sulla qualità della selezione e dell’allevamento operato da ciascun socio.

Per richiedere la pubblicazione di un annuncio, il socio è tenuto a rilasciare apposita autorizzazione ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali e rappresentare in modo esaustivo tutte le informazioni che intende rendere al pubblico; per tutte le informazioni mancanti la Società Italiana Pastore della Lessinia e del Lagorai dovrà dichiarare “informazione non nota”. Ciascun socio in possesso dei requisiti definiti dal presente Regolamento ha la possibilità di dichiarare tale qualifica attraverso i propri canali comunicativi personali, anche utilizzando il distintivo allegato al presente Regolamento.

Art. 3 – benessere animale

È stabilito l’obbligo per ciascun socio di prendersi cura della salute psico-fisica di tutti i propri cani (anche quelli appartenenti ad altre razze) indipendentemente dalla loro età e utilizzo, in ambiente idoneo e in condizioni igieniche, nel rispetto delle loro esigenze etologiche e delle vigenti normative di legge.

È buona norma provvedere a un’adeguata educazione dei propri cani affinché possano interagire in modo equilibrato con persone e altri animali.

La buona cura della fattrice in fase di gestazione (monitoraggio veterinario, ecografie e altri esami diagnostici documentati) costituisce elemento qualificante per la cucciolata.

È altamente raccomandato prestare particolare attenzione alla socializzazione dei cuccioli affinché gli stessi possano inserirsi agevolmente e senza alcuna turbativa comportamentale nel contesto (pastorale, agricolo, urbano, sportivo, ecc.) a cui saranno destinati dalle famiglie affidatarie.

È assolutamente vietato coprire la fattrice prima che abbia compiuto i 18 mesi di vita e in ogni caso per 2 calori consecutivi nel corso della sua vita. È altamente raccomandato che la fattrice non sia impiegata in riproduzione prima dei 2 anni e oltre i 10 anni. Possono essere iscritte al Libro Genealogico ENCI un massimo di 5 cucciolate per ciascuna fattrice.

Nell’eventualità la fattrice dovesse accidentalmente rimanere gravida prima del compimento dei 18 mesi o per due calori successivi, la cucciolata dovrà essere interamente ceduta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Art. 4 – denominazione delle cucciolate

I cuccioli di Pastore della Lessinia e del Lagorai nascono esclusivamente da 2 genitori riconosciuti tipici. È fatto obbligo dichiarare lo stato di riconoscimento di ciascuno di essi:

  1. Capostipite riconosciuto iscritto nel Registro Supplementare Aperto del Libro Genealogico ENCI;

  2. Soggetto esaminato da esperti giudici ENCI, di prossima iscrizione nel Registro Supplementare Aperto del Libro Genealogico ENCI;

  3. Soggetto mai esaminato da esperti giudici ENCI.

La denominazione della razza dovrà in ogni caso essere completa ovvero “Pastore della Lessinia e del Lagorai” e non solamente “Pastore della Lessinia” ovvero “Pastore del Lagorai”.

Si rammenta che, fino alla delibera di riconoscimento ufficiale della razza da parte dell’ENCI, è fatto obbligo specificare “razza in attesa di riconoscimento”. Successivamente a tale delibera, avranno diritto al pedigree di seconda generazione solamente i cuccioli nati da entrambi i genitori censiti al punto 1. (Capostipite riconosciuto iscritto nel Registro Supplementare Aperto del Libro Genealogico ENCI) previa dichiarazione di monta presso il gruppo cinofilo ENCI competente per la provincia (l’associazione è a disposizione per individuarne i riferimenti).

Art. 5 – scelta dei riproduttori

I riproduttori devono essere selezionati con l’esclusivo obiettivo di mantenere la tipicità e le caratteristiche morfologiche e caratteriali della razza.

I soggetti con il mantello di colore “solido” (tutto nero, o tutto marrone o fulvo) possono essere accoppiati con soggetti dal mantello di qualunque colore.

I soggetti con il mantello di colore “diluito” in quanto mutato dal gene merle (pezzati grigio/nero oppure con diverse tonalità di marrone) possono essere accoppiati solamente con soggetti che abbiano il mantello di colore “solido”.

I soggetti con macchie bianche estese (piedi, petto, collo, punta della coda), anche se aventi il mantello di colore “solido” è consigliabile siano accoppiati con soggetti che non presentino altrettante macchie bianche estese.

È in ogni caso vietato accoppiare soggetti che siano strettamente imparentati tra di loro, quali:

  • fratello con sorella (anche se nati in due cucciolate diverse nel tempo dagli stessi genitori)

  • padre con figlia

  • madre con figlio

  • due cani che abbiano più di un nonno in comune

Nell’eventualità in cui la fattrice dovesse accidentalmente rimanere gravida in violazione dei criteri sopra esposti, la cucciolata dovrà essere interamente ceduta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Poiché le linee guida internazionali FCI (a cui sono soggette anche le razze in via di riconoscimento da parte dell’ENCI) richiedono la definizione di linee di sangue chiaramente identificate e non imparentate tra di loro, l’associazione si rende disponibile per analizzare la genealogia di ciascun soggetto e individuare la compatibilità ai fini della riproduzione (anche al fine di individuare gli eventuali nonni in comune).

Art. 6 – criteri di selezione

Il Pastore della Lessinia e del Lagorai è un cane da lavoro e come tale deve essere conservata la razza, ovvero in possesso dei requisiti morfologici e caratteriali funzionali allo svolgimento del suo millenario compito di conduttore del bestiame.

Costituisce elemento qualificante ai fini della selezione l’indicazione di ciascuno dei due riproduttori se è impegnato abitualmente nei mestieri pastorali o quanto meno se figlio di entrambi genitori che svolgono tali mestieri.

Essendo la razza idonea anche all’impiego in altri lavori da utilità (es. ricerca dispersi) e specialità cinofile sportive, il possesso di titoli conseguiti da parte del soggetto costituisce altresì elemento qualificante.

Cani con marcate anomalie comportamentali quali spiccata asocialità, paure/fobie, aggressività immotivata non sono selezionabili per la riproduzione.

Non sono note patologie ereditarie a carico della razza (oltre a quelle gravissime potenzialmente conseguenti all’accoppiamento di un maschio merle con una femmina merle) pertanto non sono richieste indagini specifiche; sono tuttavia da considerarsi positivamente eventuali test genetici volontariamente condotti (per esempio sulle patologie oculistiche degenerative) ed esami volti a diagnosticare eventuali patologie ortopediche.

Art. 7 – criteri per la cessione dei cuccioli

I cuccioli possono essere ceduti solamente al compimento del 60° giorno di vita. Gli stessi devono essere muniti di microchip e libretto sanitario sul quale siano state registrate le vaccinazioni previste dai protocolli veterinari. È altamente raccomandabile che i cuccioli siano stati sverminati 2 volte prima della cessione.

È cura dell’allevatore aiutare ciascun richiedente a individuare il cucciolo più indicato per le sue specifiche esigenze, aspettative e condizioni di vita, scegliendolo sulla base del carattere di ciascun esemplare e scoraggiando scelte basate sul colore del mantello. L’associazione si impegna a promuovere in modo continuativo adeguate campagne di informazione finalizzate a rendere le richieste consapevoli che i cani con il mantello di colore “solido” (tutto nero, oppure tutto marrone o fulvo) siano da preferire in quanto garantiscono maggiori opportunità di allevamento futuro.

Si raccomanda di proporzionare il corrispettivo richiesto per la cessione di un cucciolo (che non dovrà essere inteso come prezzo di vendita) rispetto alle spese sostenute per l’allevamento e la selezione, che richiedono anni di studio, impegno e lavoro finalizzato a maturare la necessaria esperienza, non potendosi improvvisare amatorialmente o per fini di business.

È in ogni caso vietato commercializzare cuccioli non allevati personalmente; qualora si venga a conoscenza di cucciolate bisognose di adozione è fatto obbligo segnalarle all’associazione.

Al fine di monitorare adeguatamente la popolazione canina, si richiede di comunicare all’associazione che tutela la razza i nomi di tutti i cuccioli nati e il loro numero di microchip; contestualmente alla cessione, è buona norma mettere gli adottanti in contatto con la società che tutela la razza, ove possibile fornendo i loro nominativi e riferimenti (previo rilascio del consenso scritto dei medesimi) anche al fine di fornire assistenza specialistica per eventuali esigenze di gestione straordinaria per le quali non sia in grado di offrire supporto consulenziale in prima persona.

Art. 8 – altri divieti

Oltre alle prescrizioni e ai divieti sopra indicati, è severamente vietato cedere monte o cucciolate nelle aree di origine delle altre razze canine italiane in corso di riconoscimento e quindi Piemonte, Liguria e Toscana in particolare. Per qualunque verifica è necessario consultare l’associazione che tutela la razza, in considerazione di ciò non sono ammissibili errori dettati da insufficiente informazione.

Art. 9 – altre raccomandazioni e consigli utili

I box in cui alloggiano i cani devono rispettare le misure prescritte dalle normative di legge; devono essere dotati di cuccia chiusa ed è raccomandabile che la stessa sia realizzata in materiale coibentato e resistente. La cassaparto e la lettiera in cui vengono custoditi i cuccioli deve essere sempre in condizioni igieniche (può essere utile l’impiego di enzimi/microorganismi bioattivatori disgregatori delle urine) e al coperto. Nella stagione invernale è raccomandabile dotarsi di lampada a infrarossi per garantire una temperatura confortevole.

I cuccioli (così come i cani adulti) devono avere sempre acqua fresca e pulita a disposizione.

I cuccioli dovrebbero essere sottoposti a quante più esperienze possibile (con bambini, gatti, animali da corte, situazioni urbane, autoveicoli e motoveicoli, rumori e altri disturbi sonori, ecc.) in modo progressivo secondo i tempi dell’apprendimento, anche consultando in merito l’associazione che si rende sin d’ora disponibile a fornire consulenza. La curiosità e la voglia di conoscere dei cuccioli dovrebbe essere manifestata in ogni circostanza anche attraverso l’espressione dell’abbaio.

Assicurarsi che la fattrice rimanga sempre tranquilla in presenza del padrone, anche quando assume atteggiamenti protettivi nei confronti dei cuccioli. Similmente, lo stallone dovrebbe avere sempre un comportamento sociale, senza mai tradurre in aggressività la naturale diffidenza nei confronti degli estranei.

I cuccioli e la fattrice in gestazione e allattamento devono essere nutriti con alimenti (naturali o industriali) di buona qualità e appropriati al fabbisogno nutrizionale specifico (per l’alimentazione industriale secca, indicativamente con tenori di 26-30% proteine e 16-18% grassi). Ove possibile, è raccomandabile che ogni cucciolo possa mangiare in una ciotola singola.

L’allevatore dovrebbe essere sempre in grado di valutare il profilo caratteriale di ciascun cucciolo e consigliare quello più indicato sulla base delle esigenze di ciascun richiedente. Dopo l’affidamento, dovrà rimanere a disposizione per fornire assistenza e consulenza per la gestione ordinaria del cucciolo nelle successive fasi di sviluppo e maturazione.

Allegato: distintivo da utilizzare su web / social

L’uso del distintivo è riservato ai Soci che abbiano sottoscritto il presente Regolamento e che si impegnino ad applicarlo in ogni sua parte. L’uso improprio o non autorizzato è perseguibile a norma di legge.

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